29 ott 2019

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SENTENZE | 41894/2019 sugli incidenti alla guida di mezzi da lavoro




Nella Sentenza in esame odierno si parla degli incidenti che avvengono nei luoghi di lavoro dove l'interessato si trova alla guida di un mezzo di locomozione o di lavoro.

In particolare, trattiamo l'incidente mortale occorso ad un lavoratore alla guida di un trattore agricolo dipendente di un'impresa il quale Datore di Lavoro era stato condannato dalla Corte d'Appello a sei mesi di reclusione per aver cagionato colposamente il decesso del lavoratore.

La motivazione riguardava il fatto che il trattore agricolo che uccise il lavoratore non risultava conforme alle prescrizioni di sicurezza, nonché del fatto che lo stesso lavoratore non era in possesso della patente di guida.

L'imputato, avverso a tale sentenza, deduce in primo luogo la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in quanto la perdita di controllo, a suo avviso, non poteva essere ricondotta all'incapacità della vittima nella guida del veicolo (incapacità non dimostrata secondo l'imputato). In secondo luogo, ritiene ingiusto il fatto che gli sia stata addebitata la responsabilità per l'omessa predisposizione delle barre antiribaltamento per un mezzo che, per suo uso in pianura, non ne obbliga l'installazione.

La voce degli Ermellini sentenzia che il ricorso non merita accoglimento.

In prima istanza perché nella sentenza impugnata si legge “la dinamica del sinistro smentisce in modo clamoroso la tesi difensiva evidenziando la incapacità del lavoratore nella conduzione del mezzo agricolo, visto che lo stesso procedeva necessariamente a velocità minima e in un tratto di strada pianeggiante, asfaltata e priva di insidie", sicché "in modo del tutto superficiale e censurabile il Datore di Lavoro ha affidato la conduzione del mezzo agricolo al suo dipendente nonostante la sua palese inesperienza e il mancato conseguimento di un titolo abilitativo, quantomeno equipollente".

Di seguito i Giudici, avendo escluso l'assunzione di alcool o sostanze stupefacenti da parte del Lavoratore, hanno assunto che la perdita di controllo del mezzo fosse quindi dovuta alla sua inesperienza e incapacità alla guida.

Anche il secondo motivo di contestazione deve essere rigettato in quanto “In ordine alla prima doglianza, il ricorrente si è limitato ad insistere sulla non obbligatorietà dei sistemi di protezione su terreni pianeggianti e non si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui "il fatto che il mezzo agricolo normalmente doveva percorrere la pubblica viabilità, con le conseguenti insidie collegate al traffico ordinario, imponeva, indipendentemente dal tipo di terreno agricolo servito, ... la predisposizione di banali sistemi antiribaltamento ovvero di barre di protezione".”

In più, ai sensi dell'art. 124 del codice della strada, per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, occorre avere ottenuta una delle patenti di cui all'art.116 comma 3 (Categorie A, B o C).

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