29 nov 2017

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Sentenza - Caduta al suolo da un'altezza inferiore a 2 metri




Datore di lavoro condannato per un infortunio accaduto a un lavoratore che mentre smontava un'opera provvisoria all'interno del cantiere edile, cadeva al suolo da un'altezza di 1,87 m, privo di elmetto protettivo.

Il datore di lavoro non l'aveva ritenuto necessario in quanto non considerava si trattassero di lavori in quota, poiché il piano di calpestio era posto all'altezza di metri 1,80 e dunque i lavori non erano eseguiti ad un'altezza superiore a metri 2.

Il ricorso è stato rigettato con questa motivazione:

"Si è infatti condivisibilmente ritenuto, in giurisprudenza, che l'altezza superiore a m 2 dal suolo, tale da richiedere le particolari misure di prevenzione prescritte dall'art. 122 d. lg. n. 81 del 2008 (che ha sostituito l'art. 16 d. P. R. n. 164 del 1956, ponendosi però in continuità con esso), va calcolata in riferimento all'altezza alla quale il lavoro viene eseguito, rispetto al terreno sottostante, e non al piano di calpestio del lavoratore (Cass., Sez. 4, n. 43987 del 28-2-2013, Rv. 257693; Cass., n. 741 del 1982; n. 7604 del 1982; n. 5461 del 1983). Sotto il profilo giuridico, non ha dunque rilievo che il piano di calpestio fosse posto ad un'altezza inferiore a metri 2, se il lavoro si svolgeva ad un'altezza superiore. E, in questa prospettiva, occorre osservare come la Corte d'appello abbia sottolineato che l'operaio lavorava a un'altezza tale per cui c'era il rischio, sia teorico che effettivo, che egli potesse cadere dall'alto, trattandosi di un lavoro da effettuarsi, ad operaio in posizione eretta, a oltre 2 m. Ragion per cui il rischio di caduta era prevedibile e doverosamente evitabile, sia in via preventiva, nel POS, sia nel momento esecutivo: trattasi di motivazione del tutto immune da censure."

[fonte Olympus]

Sono presenti 6 commenti alla notizia

maurizio
29 nov 2017 alle 18:59

faccio il coordinatore della sicurezza da svariati anni e rimango senza parole leggendo la motivazione del rigetto: 1. per i lavori in quota è obbligatorio il casco (non è l'integrale per andare in moto) 2. rischio caduta dall'alto "..va calcolata in riferimento all'altezza alla quale il lavoro viene eseguito, rispetto al terreno sottostante, e non al piano di calpestio del lavoratore ..." quindi se io sono alto 2.00 ml e con un cacciavite mi metto a svitare un apparecchiatura io sono sottoposto a rischio di caduta dall'alto? Ma che cosa si sono fumati?

Utente Necsi Ilaria Brunelli @maurizio
29 nov 2017 alle 18:55

Obiettivamente è una sentenza che interpreta in maniera molto restrittiva il concetto di lavori in quota. Evidenzio che già in passato la Cassazione si era espressa con analoga prospettiva in almeno altre due sentenze: Sentenza n. 39024 del 20 settembre 2016 per la quale "L’altezza superiore a 2 m dal suolo per cui adottare le misure di prevenzione per i lavori in quota va calcolata, a parere della cassazione, in riferimento all’altezza alla quale viene eseguito il lavoro e non al piano di calpestio del lavoratore." Sentenza n. 43987 del 26/10/2013 nella quale si sostiene che “l’altezza superiore a due metri dal suolo, tale da richiedere le particolari misure di prevenzione prescritte dall’art. 122 del D. Lgs. n. 81/2008, deve essere calcolata in riferimento all’altezza alla quale il lavoro viene eseguito rispetto al terreno sottostante e non al piano di calpestio del lavoratore”.

AndreaDFC
29 nov 2017 alle 21:29

Articolo 107 del D. lgs. 81 / 2008 sul lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile. Non riesco sinceramente a capire che cosa ci sia da interpretare qui. A me pare che la Cassazione non abbia interpretato in maniera differente, ma abbia proprio cambiato la legge. Non sarebbe meglio a questo punto chiedere di modificare la legge, per non creare problemi?

Paolo Giuntini
30 nov 2017 alle 15:55

Il nostro legislatore poteva definire più chiaramente il "lavoro in quota" nell'art. 107 del D.Lgs. 81 esplicitando meglio la questione dibattuta. Se prendiamo il testo alla lettera, le sentenze citate appaiono incoerenti. Comunque, cadere malamente a terra da posisione eretta o anche accosciata avendo le suole delle scarpe a 1,80 m di altezza ... provare per credere !!

Christian
05 dic 2017 alle 12:54

Quoto una modifica fatta bene della definizione di lavoro in quota nella norma.
Direi che ancora una volta la Cassazione ha peccato di arroganza, senza argomentare per mezzo di norme tecniche di ergonomia che potevano in qualche modo giustificare la decisione finale. A questo punto ci aspetteremo un interpello chiarificatore?

Luca
07 mar 2018 alle 15:55

Francamente rimango basito. Premesso che il casco è un dpi obbligatori quasi nella totalità dei lavori nei cantieri, è un oggetto atto a prevenire il rischi di urti con oggetti mobii o fissi, e quindi doveva essere indossato, esso, non ha alcune rilevanza circa l'altezza di caduta tantomeno non è progettato . Richiamerei l'attenzione all'allegato XI dell 81, "rischio di caduta dall'alto da altezza superiore a 2 MT" , è palesemente logico che la caduta avviene tra due zone poste su piani differenti nello spazio,(fisica elementare) , la caduta quindi non dipende dal zona di lavoro ma dallo spazio di caduta stessa.

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