31 gen 2019
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SENTENZE | Sul licenziamento per assenza ad un corso di formazione
Con la sentenza 138 del gennaio 2019, la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla legittimità di un licenziamento per assenza ad un corso di formazione obbligatoria.
Il Testo Unico sulla Sicurezza prevede che ogni lavoratore abbia l'obbligo di prendersi cura della propria salute e sicurezza, nonché di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro e in più ha l'obbligo – la cui violazione rientra nel campo penale – di partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal proprio Datore di Lavoro come espresso nell'articolo 20 dell'81/08.
In particolare, il fatto riguardava un lavoratore che non aveva preso parte alla formazione obbligatoria sull'accordo Stato-Regioni, fatto che risultava recidivo in riferimento a due analoghe condotte sanzionati (da parte dell'Azienda) con due provvedimenti di natura conservativa.
La sentenza, comunque articolata, porta in evidenza che la mancata partecipazione al corso di formazione da parte del dipendente sia da classificare come “una grave violazione, da parte del lavoratore, degli obblighi di diligenza e di fedeltà ovvero delle regole di correttezza e di buona fede, di cui agli artt.1175 e 1375 c.c., tale da ledere in via definitiva il vincolo fiduciario e di rendere proporzionata la sanzione irrogata”
Il provvedimento disciplinare messo in atto dall'Azienda nei confronti del dipendente – in questo caso il licenziamento – è stato quindi ritenuto legittimo da parte della Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso del dipendente condannandolo anche al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
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