22 dic 2022

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Consulente ADR | Una nota esplicativa del Governo sui casi di non obbligatorietà della nomina




Lo scorso 10 Novembre vi abbiamo dato la notizia della novità sulla nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose ADR e ieri, 21 dicembre, il Ministero dei Trasporti ha rilasciato una nota esplicativa sui casi di non obbligatorietà della nomina di questa importante figura professionale.

Regolamentata dalla sezione 1.8.3. dell’accordo ADR – la figura del Consulente Sicurezza trasporti dovrà essere obbligatoriamente nominata a partire dal 1° gennaio 2023.

La nota del Ministero specifica che tale obbligatorietà varrà, fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione.

Riportiamo testualmente che:

Il quadro normativo vigente, infatti, prevede il configurarsi di particolari condizioni di trasporto in concomitanza delle quali i soggetti assoggettabili all’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza possono essere esentati da tale onere.
Il punto 1.8.3.2 dell’accordo ADR prevede che la nomina del consulente ADR si possa non applicare alle imprese:

  • Nel caso in cui le loro attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR);
  • nel caso in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (punto 1.8.3.2, lettera b), dell’accordo ADR).


Tenuto conto che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26, le stesse esenzioni si applicano agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative. Anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del consulente per la sicurezza, comunque, gli operatori coinvolti dovranno ottemperare alle prescrizioni sancite dall’accordo.”

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